Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33315 - pubb. 27/06/2025
Eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione
Cassazione civile, sez. III, 28 Maggio 2025, n. 14189. Pres. Scrima. Est. Graziosi.
Eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione - Controdeduzione di introduzione di autonomo giudizio - Preclusione - Prima udienza di trattazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie
La deduzione con cui, a fronte di un'eccezione di inammissibilità della domanda per tardiva riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio oltre il termine di cui all'art. 392 c.p.c., si invoca l'avvenuto esercizio della facoltà di avviare un nuovo processo ex art 393 c.p.c., non costituisce l'oggetto di un'eccezione in senso stretto, ma un semplice argomento di difesa, sicché non è tardiva la sua proposizione nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ratione temporis applicabile. (Nella specie la S.C. ha confermato l'impugnata decisione del giudice d'appello che aveva ritenuto tempestiva la deduzione inerente all'esercizio della facoltà di proporre un autonomo giudizio ex art. 393 c.p.c. dinanzi al tribunale civile, anziché riassumere il giudizio ai sensi dell'art. 622 c.p.p.). (massima ufficiale)
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