Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33344 - pubb. 03/07/2025

Violazione del termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. ed estinzione della procedura di esecuzione

Cassazione civile, sez. III, 11 Febbraio 2025, n. 3494. Pres. De Stefano. Est. Rossetti.


ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - Termine ex art. 557, comma 2, c.p.c. - Violazione - Conseguenze - Estinzione della procedura - Rimedio - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Necessità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Inammissibilità



La violazione del termine di 15 giorni previsto dall'art. 557, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, costituisce una ipotesi tipica di estinzione del processo di esecuzione, che la parte interessata deve far valere a norma dell'art. 630 c.p.c. e, in caso di rigetto dell'eccezione, col reclamo previsto dalla citata disposizione, non già con l'opposizione agli atti esecutivi. (massima ufficiale)




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