Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33604 - pubb. 20/09/2025

Fallimento in estensione alla supersocietà di fatto, applicabilità dell’art. 147 l.fall. e irrilevanza dell’entrata in vigore del Codice della crisi

Cassazione civile, sez. I, 31 Agosto 2025, n. 24247. Pres. Abete. Est. Crolla.


Disciplina applicabile – Estensione del fallimento – Procedura originaria anteriore al CCII


Decadenza – Termine annuale – Società di fatto non iscritta


Prova della società di fatto – Atti del procedimento penale – Ammissibilità


Valutazione probatoria – Supersocietà – Pluralità di elementi indiziari



In caso di fallimento dichiarato sotto la vigenza della legge fallimentare del 1942, anche la successiva richiesta di estensione del fallimento ad altri soggetti, pur presentata dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi, resta soggetta alla disciplina dell’art. 147 l.fall., in forza dell’art. 390 CCII, che mantiene l'applicazione del R.D. 267/1942 a tutte le procedure aperte in esecuzione o a seguito della procedura originaria.


Il termine annuale previsto dall’art. 10 l.fall. per la dichiarazione di fallimento non si applica alle società di fatto non iscritte nel registro delle imprese, trattandosi di beneficio riservato solo a soggetti iscritti; ne consegue che l’eccezione di improcedibilità fondata su tale decadenza è infondata nel caso di supersocietà di fatto.


Il giudice civile può legittimamente utilizzare, ai fini dell'accertamento della sussistenza di una società di fatto, le risultanze di atti raccolti in un procedimento penale diverso, purché motivi adeguatamente la rilevanza di tali elementi e il contraddittorio sulle relative emergenze sia garantito con la loro produzione in giudizio.


L’esistenza di una supersocietà di fatto può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, tra cui dichiarazioni di coindagati, documentazione relativa a trasferimenti di beni aziendali, relazioni della Guardia di Finanza e atti istruttori penali, ove adeguatamente motivati e non smentiti da elementi contrari.


[La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia che aveva confermato la decisione di primo grado di dichiarazione di fallimento in estensione nei confronti di un soggetto ritenuto socio occulto e amministratore di fatto di una "supersocietà di fatto", costituita con una ditta individuale già fallita e una società a responsabilità limitata.
La Corte ha affermato che, quando il fallimento della ditta individuale è stato dichiarato sotto il vigore della legge fallimentare del 1942, trova ancora applicazione l’art. 147 l.fall. anche se la richiesta di estensione è stata proposta successivamente all’entrata in vigore del Codice della crisi. La Cassazione ha chiarito che la norma transitoria di cui all’art. 390 CCII mantiene ferma l’applicazione del R.D. 267/1942 a tutte le fasi connesse alla procedura originaria.
Quanto al termine decadenziale annuale, la Corte ha escluso la sua applicabilità al caso di società di fatto non iscritte nel registro delle imprese.
Infine, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione probatoria del materiale tratto dal procedimento penale, tra cui dichiarazioni rese in sede di indagine, ordinanze cautelari e relazioni della Guardia di Finanza, ritenendole elementi idonei a fondare il convincimento sulla sussistenza della società di fatto e sul ruolo gestorio del ricorrente.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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