Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33673 - pubb. 04/10/2025

Ricorso manifestamente infondato e inammissibile: condanna alle spese del rappresentante legale ex art. 94 c.p.c.

Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2025, n. 25410. Pres. Ferro. Est. D'Aquino.


Ricorso inammissibile – Art. 94 c.p.c. – Condanna alle spese anche per il legale rappresentante


Ricorso manifestamente infondato – Presupposti – Proposizione in assenza di normale prudenza


Spese processuali e procedura concorsuale – Irrilevanza della spesa per il creditore istante



La condanna alle spese ex art. 94 c.p.c. può essere pronunciata anche nei confronti del legale rappresentante della parte ricorrente, in quanto soggetto estraneo al giudizio, qualora sia ravvisabile una responsabilità autonoma per aver conferito la procura speciale in assenza della normale prudenza, come nel caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile.


Sussistono i motivi gravi richiesti dall’art. 94 c.p.c. quando il ricorso in cassazione risulta manifestamente infondato sin dal principio, come nel caso in cui venga fondato su fatti processualmente irrilevanti (quali l’estinzione della procedura esecutiva) e non su fatti estintivi del credito azionato.


In una procedura di liquidazione giudiziale, le spese legali sostenute dal creditore istante per resistere a un ricorso infondato non sono recuperabili nell’ambito della procedura concorsuale, in quanto non sostenute nell’interesse della massa, con conseguente aggravio per i creditori che devono sostenere le spese prededucibili della difesa della curatela. (Franco Benassi)




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