Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33776 - pubb. 28/10/2025
Ammissione al passivo - Onere di provare la consegna della merce e accertamento dei crediti maturati durante l’esercizio provvisorio
Cassazione civile, sez. I, 12 Luglio 2025, n. 19167. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
Ammissione al passivo – Consegna merce – Onere probatorio in capo al creditore – D.D.T.
Incostituzionalità dell’art. 111bis, I comma l.f. – Disparità di trattamento tra i fornitori del fallimento in esercizio provvisorio ed i creditori “ordinari” – Inammissibilità
Il creditore che chiede l’ammissione al passivo per un credito derivante dalla consegna di merce alla società fallita deve dimostrare di aver eseguito la prestazione di consegna della merce; l’onere probatorio può essere assolto mediante la produzione di documenti di trasporto diligentemente conservati, sebbene la tenuta degli stessi non sia obbligatoria per legge.
La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. in quanto il contrasto tra la decisione impugnata ed i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata (Cass. S.U. n. 25573/2020). La violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, I comma, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione, non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale. (Cass. S.U. n. 11167/2022).
Non sussiste conflitto tra l’art. 111bis l.f. – laddove impone ai fornitori del fallimento in esercizio provvisorio l’accertamento del credito secondo le modalità di cui al capo V della l.f., con conseguente assenza di un secondo grado di giudizio di merito – ed i parametri di cui agli art. 2, 24 I e II comma e 111, II comma della Costituzione.
La speciale disciplina dell’accertamento dei crediti di cui all’art. 111bis l.f. – che spiega i propri effetti solo nell’ambito della procedura concorsuale ed è improntata su principi di speditezza, concentrazione e specializzazione – rientra nella discrezionalità legislativa e trova razionale giustificazione nella esigenza di garantire che le procedure fallimentari siano concluse in tempi ragionevoli. (Giovanni Cedrini) (Andrea Gattei) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime degli Avv.ti Giovanni Cedrini e Andrea Gattei – Studio Legale Cedrini & Zamagni – Axiis Network Legale
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