Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34223 - pubb. 04/02/2026

Amministrazione straordinaria: la prestazione del professionista che assiste il debitore comprende anche la segnalazione di elementi utili all’accertamento delle concrete prospettive di recupero?

Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 2026, n. 1154. Pres. Pazzi. Est. D'Aquino.


Amministrazione straordinaria – Prestazione del consulente – Contenuto – Compenso professionale – Diritto e quantificazione – Incarico professionale – Dichiarazione di insolvenza – Non esaurimento



La prestazione del professionista che assiste il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 5 d.lgs. n. 270/1999 comprende anche la segnalazione di elementi utili all’accertamento del presupposto oggettivo delle concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico richieste per l’apertura dell’amministrazione straordinaria.


L’assenza o l’incompletezza degli elementi informativi relativi alle prospettive di risanamento non preclude il diritto del professionista al compenso, ma costituisce elemento valutabile ai fini della quantificazione e della liquidazione dello stesso.


L’incarico del consulente del debitore non può ritenersi esaurito con la sola dichiarazione dello stato di insolvenza, dovendo l’attività professionale essere funzionale anche all’apertura della procedura di amministrazione straordinaria ove ne ricorrano i presupposti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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