Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34337 - pubb. 21/03/2025
Prestazioni di elaborazione dati e dichiarazioni fiscali, attività non riservate e diritto al compenso
Cassazione civile, sez. II, 28 Marzo 2019, n. 8683. Pres. Oricchio. Est. Oliva.
Prestazioni riservate – Iscrizione all’albo – Nullità del rapporto – Libertà di lavoro autonomo e d’impresa – Attività non riservate
Elaborazione dati e dichiarazioni fiscali – Attività non riservate – Consulenza aziendale – Materie economiche e finanziarie – Diritto al compenso – Attività lecite
La nullità del rapporto professionale per mancanza di iscrizione all’albo ricorre solo quando la prestazione svolta rientri tra quelle riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale.
Al di fuori delle attività riservate per legge a professionisti iscritti ad albi, vige il principio generale di libertà del lavoro autonomo e di libertà di impresa di servizi.
Le attività di tenuta delle scritture contabili, redazione delle dichiarazioni fiscali, effettuazione di conteggi tributari, richiesta di certificati e presentazione di domande presso la Camera di commercio non rientrano tra le attività riservate ai dottori commercialisti e ai ragionieri.
L’assistenza e consulenza aziendale nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria non costituisce attività riservata in via esclusiva a professionisti iscritti ad albi.
Per le prestazioni non riservate svolte da soggetti non iscritti ad albi professionali non opera la nullità del rapporto e permane il diritto al compenso per l’attività resa.
[La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso in favore di una società di elaborazione dati per il pagamento di somme dovute a fronte di attività svolte per una società cliente. Quest’ultima aveva proposto opposizione deducendo, tra l’altro, la mancata iscrizione dei prestatori all’albo dei dottori commercialisti e dei ragionieri e, quindi, l’inesistenza del diritto al compenso. Il Tribunale aveva respinto l’opposizione, mentre la Corte d’appello aveva accolto il gravame, ritenendo che le prestazioni oggetto di fatturazione fossero riservate per legge a professionisti iscritti ad albi, con conseguente nullità del rapporto ex artt. 1418 e 2231 c.c.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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