Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35347 - pubb. 13/11/2020

Esonero del notaio dalle visure ipotecarie per concorde volontà delle parti

Cassazione civile, sez. II, 18 Gennaio 2002, n. 547. Pres. Baldassarre. Est. Mazziotti Di Celso.


Notaio - Compravendita immobiliare - Visure catastali e ipotecarie - Obbligo - Esonero per concorde volontà delle parti - Ragioni di urgenza


Notaio - Clausola di esonero dalle visure ipotecarie - Valore negoziale - Clausola di stile - Esclusione - Onere della prova


Clausole vessatorie - Mancata specifica approvazione - Nullità - Rilevabilità in sede di legittimità - Presupposti di fatto già acquisiti



Il notaio incaricato di stipulare una compravendita immobiliare deve svolgere le attività accessorie e successive necessarie al risultato voluto dalle parti. In particolare deve eseguire le visure catastali e ipotecarie, per individuare esattamente il bene e verificarne la libertà. Ne è esonerato solo per espressa e concorde volontà delle parti, dettata da ragioni di urgenza o da altre ragioni.


La clausola con cui le parti esonerano il notaio dalle visure ipotecarie, se è inserita nell’atto da esse sottoscritto ed è precisa e determinata, ha valore ed efficacia negoziale e non è una clausola di stile. Chi ne contesta l’efficacia deve provare che non era voluta. (Nella specie, la ragione d’urgenza addotta dal notaio non era stata specificamente contestata.)


La nullità per mancata specifica approvazione delle clausole onerose ex art. 1341 c.c. è rilevabile anche in sede di legittimità. Occorre però che siano già acquisiti agli atti i presupposti di fatto, come il carattere vessatorio della clausola, la disparità di potere negoziale e la predisposizione unilaterale. (Nella specie, la nullità della clausola di esonero del notaio dalle visure era stata eccepita per la prima volta in cassazione.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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