Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35350 - pubb. 22/04/2020

Responsabilità del notaio per omessa verifica della regolarità della procura speciale

Cassazione civile, sez. II, 28 Gennaio 2003, n. 1228. Pres. Pontorieri. Est. Del Core.


Notaio - Rapporto con le parti - Prestazione d’opera intellettuale - Diligenza del debitore qualificato - Obbligazione di mezzi - Attività preparatorie e successive


Notaio - Atto pubblico di trasferimento immobiliare - Procura speciale esibita da un comparente - Verifica della regolarità - Obbligo - Mancata previsione nella legge notarile - Irrilevanza


Notaio - Procura speciale falsa - Truffa del falso procuratore - Condanna penale - Rilevabilità del falso con la comune diligenza - Responsabilità


Notaio - Responsabilità contrattuale - Risarcimento del danno - Debito di valore - Rivalutazione monetaria - Interessi compensativi - Modalità di calcolo



Il notaio è legato alle parti da un rapporto contrattuale di prestazione d’opera intellettuale e deve la diligenza specifica del debitore qualificato ex art. 1176, comma 2, c.c. Non garantisce il buon esito del negozio, ma non è un passivo registratore delle dichiarazioni altrui. Deve compiere le attività preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza dell’atto.


Il notaio incaricato di predisporre e stipulare un atto pubblico di trasferimento immobiliare deve, in forza dell’incarico, verificare preventivamente la regolarità della procura speciale esibita da uno dei comparenti. Non rileva che la legge notarile non preveda espressamente tale compito. (Nella specie, la procura presentava numerose alterazioni e cancellature.)


Il notaio può essere stato indotto in errore con una procura contraffatta, come accertato dalla condanna penale del falso procuratore per truffa. Ciò non esclude la sua responsabilità: la condanna esclude solo la grossolanità della contraffazione, non l’impossibilità di rilevare il falso con la comune diligenza.


Il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è, come quello extracontrattuale, un debito di valore. Nella liquidazione si tiene conto della svalutazione monetaria e del danno da ritardo. Questo è liquidabile con interessi compensativi, calcolati non sulla somma rivalutata alla data della liquidazione ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno o secondo un indice medio.




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