Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35351 - pubb. 06/10/2020

Responsabilità del progettista e direttore dei lavori e dell’appaltatore per la cattiva esecuzione dell’opera

Cassazione civile, sez. II, 29 Gennaio 2003, n. 1294. Pres. Pontorieri. Est. Mazziotti Di Celso.


Direttore dei lavori - Obbligazione di mezzi - Progettazione - Obbligazione di risultato - Art. 2226 c.c. - Termini di decadenza e prescrizione - Inapplicabilità


Appalto - Progetto fornito dal committente - Errori del progetto - Obbligo di segnalazione dell’appaltatore - Responsabilità - Nudus minister


Inadempimento dell’appaltatore e del direttore dei lavori - Mancato utilizzo dell’immobile - Danno - Valore locativo - Prova


Chiamata in causa del terzo - Terzo indicato come unico obbligato - Estensione automatica della domanda attrice - Interpretazione dell’atto di chiamata



I termini di decadenza e prescrizione dell’art. 2226 c.c. riguardano il contratto di progettazione, che è un’obbligazione di risultato. Non riguardano l’incarico di direzione dei lavori, anche se affidato allo stesso progettista. La direzione dei lavori è un’obbligazione di mezzi, strumentale alla realizzazione dell’opera a regola d’arte, e manca un opus dalla cui consegna far decorrere quei termini.


L’appaltatore che esegue il progetto fornito dal committente risponde dei vizi dell’opera che ne derivano in due casi: se non ha denunciato gli errori rilevati, o se avrebbe potuto riconoscerli con la normale diligenza, nei limiti delle sue cognizioni tecniche. È esente solo se prova di avere manifestato il dissenso e di avere eseguito come nudus minister su insistenza del committente.


Il danno da inadempimento contrattuale consistente nel mancato utilizzo dell’immobile, per la cattiva esecuzione delle opere di ristrutturazione, può essere determinato in base al valore locativo del bene per il periodo di indisponibilità. L’indisponibilità costituisce di per sé un danno, a prescindere dall’uso che il danneggiato intendeva fare dell’immobile.


Il convenuto può chiamare in causa il terzo indicandolo come il soggetto effettivamente obbligato in sua vece. In tal caso la domanda dell’attore si estende automaticamente al terzo, senza bisogno di espressa istanza. L’interpretazione dell’atto di chiamata, che tiene conto anche dello scopo perseguito dalla parte, spetta al giudice di merito. (Nella specie, erano stati chiamati il direttore dei lavori e l’appaltatore.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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