Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35355 - pubb. 29/04/2020
Responsabilità dell’avvocato che sostituisce il difensore senza autorizzazione del cliente e azione diretta nei suoi confronti
Cassazione civile, sez. III, 23 Gennaio 2018, n. 1580. Pres. Vivaldi. Est. Rubino.
Avvocato - Procura alle liti - Intuitus personae - Sostituzione del difensore - Necessità di espressa autorizzazione - Potere di nominare altri difensori - Mandato ad negotia
Contratto d’opera professionale - Mandato - Intuitus personae - Sostituzione non autorizzata - Inammissibilità
Avvocato - Sostituzione non autorizzata da parte del difensore incaricato - Avvocato sostituto - Art. 1717 c.c. - Azione diretta del cliente - Responsabilità contrattuale
Avvocato sostituto non autorizzato - Responsabilità verso il cliente - Assicurazione della responsabilità professionale - Obbligo di manleva
La procura alle liti è un atto unilaterale conferito intuitu personae e non consente al difensore di sostituire altri a sé senza espressa autorizzazione della parte. Se invece la procura attribuisce il potere di nominare altri difensori, contiene un autonomo mandato ad negotia. In tal caso i nominati sono, come il nominante, rappresentanti processuali della parte e non semplici sostituti.
Il contratto d’opera professionale rientra nella categoria del mandato ma, diversamente dal mandato in genere, è caratterizzato dall’intuitus personae. Ha infatti per oggetto la prestazione della persona scelta dal cliente per la sua competenza e per la fiducia che vi ripone. Perciò, a prescindere dai poteri conferiti con la procura, non ammette sostituzioni non autorizzate.
Un avvocato può sostituirsi al difensore su incarico di questo, senza autorizzazione del cliente, compiendo atti difensivi pregiudizievoli. Il caso rientra nella sostituzione non autorizzata dell’art. 1717 c.c. Il cliente può agire direttamente contro il sostituto, ex art. 1717, comma 4, c.c., per farne valere la responsabilità contrattuale. (Nella specie, l’atto d’appello del sostituto ometteva i nominativi di alcuni appellanti.)
Accertata la responsabilità dell’avvocato sostituto non autorizzato verso il cliente, il suo assicuratore della responsabilità professionale deve manlevarlo. L’assicurazione copre infatti i danni causati dal professionista nell’esercizio della sua attività, anche se svolta senza un incarico diretto del danneggiato. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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