Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35377 - pubb. 01/04/2020

Clausole che delimitano l’oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile e clausole limitative della responsabilità dell’assicuratore

Cassazione civile, sez. III, 15 Febbraio 2018, n. 3694. Pres. Vivaldi. Est. Fanticini.


Assicurazione - Clausole limitative della responsabilità - Clausole delimitative dell’oggetto del contratto - Distinzione - Art. 1341 c.c. - Specifica approvazione per iscritto


Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Estensione della garanzia a rischi esclusi dalle condizioni generali - Limitazione ai sinistri successivi alla stipula - Natura non vessatoria



Nel contratto di assicurazione sono limitative della responsabilità, e richiedono la specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 c.c., le clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell’inadempimento o che escludono il rischio garantito. Attengono invece all’oggetto del contratto, e non vi sono soggette, le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia e specificano il rischio garantito.


Una clausola particolare può estendere la garanzia a rischi esclusi dalle condizioni generali, limitandone l’efficacia ai sinistri successivi alla stipula. Tale clausola non riduce la responsabilità dell’assicuratore ma specifica l’oggetto del contratto, e quindi non è vessatoria. (Nella specie, la garanzia era stata estesa ai prodotti consegnati negli Stati Uniti e in Canada nel periodo di efficacia della polizza.) (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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