Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 35379 - pubb. 22/03/2022
Illeciti disciplinari del notaio: retribuzione dei collaboratori, firma digitale e procacciamento di clientela tramite agenzie immobiliari
Cassazione civile, sez. II, 08 Febbraio 2022, n. 3940. Pres. Di Virgilio. Est. Carrato.
Notaio - Responsabilità disciplinare - Collaboratori dello studio - Compenso - Condizioni moralmente ed economicamente soddisfacenti - Art. 28 codice deontologico - Art. 147, lett. b), legge notarile
Notaio - Firma digitale - Custodia e utilizzo personale del dispositivo - Art. 23-ter legge notarile - Attività preparatorie del collaboratore - Inserimento personale della password
Notaio - Procedimento disciplinare - Dichiarazioni ammissive davanti all’organo disciplinare - Confessione stragiudiziale - Art. 2735 c.c. - Animus confitendi - Consapevolezza degli effetti - Irrilevanza
Notaio - Responsabilità disciplinare - Procacciamento di affari - Collegamento sistematico con agenzie immobiliari - Personalità e imparzialità della prestazione - Art. 147, lett. a), b) e c), legge notarile
I collaboratori del notaio che svolgono con continuità attività strumentali alla funzione notarile devono ricevere un trattamento moralmente ed economicamente soddisfacente, adeguato al tipo di attività e all’impegno richiesto. La violazione rileva ex art. 147, lett. b), l. not. e art. 28 del codice deontologico. (Nella specie, la collaboratrice aveva ricevuto 350 euro lordi per undici mesi di visure e istruttoria di pratiche.)
Non viola l’obbligo di custodire e utilizzare personalmente il dispositivo di firma digitale (art. 23-ter, comma 3, l. not.) il notaio che affida a un collaboratore, sotto la propria sorveglianza, le attività preparatorie, riservando a sé l’inserimento della password per generare la firma.
Le dichiarazioni ammissive rese dal notaio davanti all’organo disciplinare sono confessione stragiudiziale resa alla controparte ex art. 2735, comma 1, c.c. Si tratta di una dichiarazione di scienza. Non serve quindi la consapevolezza degli effetti che ne derivano, ma solo la volontà di riconoscere fatti sfavorevoli a sé e favorevoli alla controparte.
Il collegamento sistematico dello studio notarile con più agenzie immobiliari che gli indirizzano clienti è procacciamento di affari vietato dall’art. 31 del codice deontologico. Interferisce con la libera scelta del notaio e determina un flusso non spontaneo di affari. Ne compromette inoltre personalità, imparzialità, decoro e reputazione, e rileva ex art. 147, lett. a), b) e c), l. not. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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