Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21951 - pubb. 11/01/2019

Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione e indennità di fine rapporto

Cassazione civile, sez. I, 09 Aprile 1994, n. 3348. Est. Sgroi.


Liquidazione coatta amministrativa - Imprese soggette - Imprese di assicurazione - Rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione - Risoluzione di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura - Indennità di fine rapporto posta a carico della liquidazione ex art. 6 del D.L. n. 576 del 1978 (conv. nella legge n. 738 del 1978) - Interpretazione



L'art. 6 del D.L. n. 576 del 1978, conv. nella legge n. 738 del 1978 - che dispone che i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la procedura concorsuale e che l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione - va interpretata nel senso che detta indennità è unicamente quella collegata con la risoluzione "ipso iure" del rapporto, conseguente alla procedura concorsuale, e non può comprendere quelle che la disciplina collettiva (nell'ipotesi artt. 26 e 27 Accordo nazionale imprese-agenti di assicurazione del 1975) ricollega alle ipotesi di scioglimento del rapporto dalla volontà delle parti, quale il recesso ad opera di una di esse. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente
" Renato SGROI Rel. Consigliere
" Alfredo ROCCHI "
" Giancarlo BIBOLINI "
" Giulio GRAZIADEI "
ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

ANTONIO D., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 219, presso l'Avv. Giancarlo C. che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

S.P.A. COSIDA, in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario liquidatore Luigi C., elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n. 88, presso l'Avv. Giorgio S. che la rappresenta e difende per delega a margine del controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza n. 270-91 della Corte d'Appello di Napoli depositata il 9.2.91.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.9.93 dal Cons. Rel. Dott. Sgroi.
Udito per il resistente l'Avv. S. che ha chiesto il rigetto.
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Nicita che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 13 novembre 1986, Antonio D., agente della S.P.A. Cosida, in liquidazione coatta amministrativa, propose opposizione allo stato passivo, per l'erronea esclusione - tra le indennità spettantegli per la fine del rapporto, risolto in virtù dell'art. 6 d.l. 26 settembre 1978 n. 756 - di quelle previste dagli artt. da 26 a 34 del d.P.R. n. 387 del 1961 e dagli artt. da 25 a 33 dell'Accordo economico collettivo 16 settembre 1975. Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'opposizione, ammise il De Cesare fra i creditori privilegiati, quanto a Lire 4.100.798 ai sensi dell'art. 26 dell'accordo e quanto a Lire 3.320.406, ai sensi dell'art. 27 dello stesso Accordo. Su appello della Cosida, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 9 febbraio 1991, rigettava l'opposizione del D., in relazione alle somme predette, osservando che - in applicazione dell'art. 6 d.l. n. 576 del 1978, secondo cui i rapporti di agenzia costituiti con l'impresa di assicurazione posta in liquidazione coatta sono risoluti di diritto, mentre l'indennità di fine rapporto è posta a carico della liquidazione - non potevano essere comprese in tale indennità quelle previste dagli artt. 26 e 27 dell'Accordo economico collettivo del 1975, in quanto richiamati dall'art. 14 unicamente con riferimento al recesso di una delle parti. Al di fuori di queste ipotesi di volontario scioglimento non possono riconoscersi le indennità in questione, non potendosi assimilare la risoluzione di diritto conseguente alla liquidazione coatta amministrativa ad un'ipotesi di scioglimento del rapporto per recesso unilaterale. L'esigenza di dettare una disposizione specifica disciplinante un'ulteriore indennità, in caso di scioglimento del contratto con esclusivo riferimento alle ipotesi di recesso, dimostra l'esclusione di siffatto beneficio per tutte le altre ipotesi di scioglimento, per cui appariva inconferente il richiamo agli artt. 1362 e 1363 c.c., al fine di un'interpretazione estensiva dell'art. 14, stante l'autonomia della previsione dell'ulteriore indennità e la diversità da quella spettante a norma dell'art. 1751 c.c., in tutte le ipotesi di scioglimento.
Avverso la suddetta sentenza, il D. ha proposto ricorso per cassazione.
La Cosida ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, il D. denuncia la violazione dell'art.132 n. 4 c.p.c., a seguito dell'omessa o comunque insufficiente motivazione della sentenza, perché - a fronte di un organico e completo ragionamento del Tribunale - la Corte d'appello si è limitata a delle affermazioni.
Col secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto in tema di interpretazione del contratto è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del solo senso letterale delle parole.
Il ricorso è infondato.
La Corte d'appello ha dato una sufficiente dimostrazione della sua decisione. Si trattava, infatti, di interpretare - coordinandoli - il disposto della legge e dell'accordo economico collettivo. La legge (art. 6 D.L. n. 576 del 1978, conv. in L. n. 738 del 1978) dispone che i rapporti di agenzia sono risoluti di diritto alla data di pubblicazione del decreto con cui è promossa la liquidazione coatta e che l'indennità di fine rapporto è a carico della liquidazione. La prima norma, sullo scioglimento di diritto del rapporto, è coerente col sistema della legge fallimentare, perché già in precedenza era opinione corrente che il rapporto di agenzia si sciogliesse di diritto a seguito del fallimento, in base al principio codificato nell'art. 78 (richiamato dall'art. 201) legge fall. (Cass.10 ottobre 1961 n. 2069). La seconda norma è in stretto collegamento con la prima. L'indennità di fine rapporto che è carico della liquidazione non può essere che quella collegata con tale risoluzione ipso jure, ed il rinvio (implicito) alla disciplina collettiva può valere soltanto nei limiti di tale collegamento. Infatti, la disciplina contrattuale non può influire sulla liquidazione coatta, perché le parti del rapporto non possono stabilire le conseguenze dello scioglimento del rapporto, con pregiudizio degli altri creditori concorrenti; soltanto la legge può regolare una materia sottratta alla disponibilità delle parti, quale è la liquidazione coatta amministrativa di un'azienda di assicurazioni.
Pertanto, esattamente il giudice del merito ha ritenuto ché la legge non ricomprenda, nel suo richiamo, le indennità previste per ipotesi diverse dallo scioglimento ipso jure del rapporto, quali sono quelle dovute nei casi di recesso volontario.
Sotto tale profilo, non sussiste alcuna violazione degli artt.1362 e 1363 c.c., perché l'accordo collettivo è stato interpretato secondo il suo significato letterale e logico, esaminando tutte le clausole, ed operando una distinzione fra i vari casi, in esso previsti, che è coerente con la diversa natura ed i diversi effetti dello scioglimento del rapporto per cause indipendenti dalla volontà delle parti e per quelle che invece da tale volontà dipendono (recesso).
Al rigetto del ricorso, segue la condanna alle spese.

 

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Lire 1.269.300, di cui Lire 1.200.000 per onorari di avvocato.
Così deciso a Roma, il 27 settembre 1993.