Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27257 - pubb. 10/05/2022

I termini di decadenza dalle azioni revocatorie fallimentare ed ordinaria promosse dal curatore

Appello Ancona, 25 Settembre 2021. Pres. Federico. Est. Ruta.


Fallimento - Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dal curatore fallimentare - Decadenza dall'azione - Applicazione dell’art. 69-bis L.F. - Esclusione



Il curatore fallimentare è legittimato all'esercizio di una duplice revocatoria, ordinaria e fallimentare, divergenti fra loro in base al giudice competente e alla tempistica, essendo la prima proponibile davanti al giudice ordinario, nel termine di prescrizione di 5 anni dalla stipula dell’atto, e la seconda davanti al tribunale fallimentare (ai sensi dell’art. 66, comma 2, L.F.), nel termine di decadenza di 3 anni dalla dichiarazione di fallimento.

Appare dunque evidente la incongruenza di ritenere la revocatoria proposta secondo diritto comune davanti al giudice ordinario soggetta al termine di decadenza di tre anni previsto per la revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F.; una diversa interpretazione si tradurrebbe, infatti, nella irragionevole ipotesi di una maggiore tutela apprestata dall’ordinamento a favore del (singolo) creditore che agisca ex art. 2901 c.c., tenuto al solo termine di prescrizione di 5 anni, rispetto al curatore che agisca ex art. 2901 c.c. a tutela della massa dei creditori, il quale sarebbe irragionevolmente tenuto al rispetto anche di un termine di decadenza. (Francesco Tardella) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell’Avv. Francesco Tardella



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