Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 30494 - pubb. 25/01/2024

Unità immobiliare in regime di comunione legale tra coniugi: ciascun coniuge può impugnare separatamente le delibere assembleari

Cassazione civile, sez. II, 02 Ottobre 2023, n. 27772. Pres. Manna. Est. Cavallino.


ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - Unità immobiliare in regime di comunione legale tra coniugi - Impugnazione di delibera assembleare - Legittimazione attiva in capo a ciascun coniuge separatamente - Sussistenza - Partecipazione all’assemblea - Mancata indicazione dei punti all’ordine del giorno - Rilevanza - Fattispecie



In tema di condominio negli edifici, in presenza di unità immobiliari in regime di comunione legale tra coniugi, la legittimazione ad impugnare le delibere assembleari spetta a ciascun coniuge separatamente, trovando applicazione l'art. 180, comma 1, c.c., secondo cui la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione dei beni della comunione spetta ad entrambi; ne consegue che, in caso di partecipazione all'assemblea di uno solo dei coniugi, ove vengano deliberati argomenti non inseriti all'ordine del giorno, il coniuge non presente può impugnare la delibera ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha affermato l'irrilevanza, ai fini dell'ammissibilità e della fondatezza dell'impugnazione proposta da un coniuge, della presenza all'assemblea dell'altro coniuge comproprietario). (massima ufficiale)




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