Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32968 - pubb. 15/04/2025
Contratto di gestione individuale di portafogli, violazione degli obblighi informativi e nesso di causalità
Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2025, n. 4282. Pres. Scoditti. Est. Caiazzo.
L’art. 23, comma VI, D.lgs. n. 58/1998 ed il riparto dell’onere della prova in caso di violazione degli obblighi informativi gravanti sull’intermediario finanziario – Presunzione legale di sussistenza del nesso causale – Modificazione della strategia di investimento
Intermediazione finanziaria – Art. 28, comma IV, Reg. Consob n. 11522/1998 – Perdite superiori al 30% del controvalore del patrimonio – L’obbligo informativo grava sull’intermediario finanziario
In tema di intermediazione finanziaria, l’art. 23, comma VI, D.lgs. n. 58 del 1998, non soltanto riversa sull’intermediario l’onere di dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, ma introduce una vera e propria presunzione legale di sussistenza del nesso eziologico tra l’inadempimento degli obblighi informativi incombenti sull’intermediario ed il danno subito dall’investitore.
[Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che si configura una violazione della predetta regola di riparto dell’onere della prova allorquando – nonostante l’accertamento dell’inadempimento della banca, la quale abbia disatteso l’obbligo di informare l’investitore dell’avvenuta modificazione della strategia di investimento – si escluda la sussistenza del nesso causale sulla base del fatto che il Consulente Tecnico nominato abbia negato la possibilità di stabilire se le perdite riportate dalla gestione patrimoniale fossero eziologicamente collegate alle scelte di investimento effettuate dall’istituto di credito.]
In tema di intermediazione finanziaria, l’art. 28, comma 4, Reg. Consob n. 11522/1998 impone all’intermediario l’obbligo di informare l’investitore laddove si verifichino perdite superiori al 30% del controvalore del patrimonio. Risultano viceversa irrilevanti le vicende successive (quali la circostanza che l’andamento negativo si sia successivamente ridotto). (Giovanni Cedrini, Luca Zamagni, Giulia Gambini) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime degli Avv.ti Giovanni Cedrini, Luca Zamagni e Giulia Gambini, Studio Legale Cedrini & Zamagni - Axiis
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