Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32998 - pubb. 29/04/2025
Compensi del legale della procedura: non è ammissibile il non liquet
Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2025, n. 834. Pres. Pazzi. Est. Amatore.
Fallimento – Compenso del professionista – Obbligo di provvedere – Ammissibilità del reclamo contro l’omessa pronuncia
Il giudice delegato, investito di una richiesta di liquidazione del compenso da parte del professionista incaricato dalla procedura, ha l’obbligo di provvedere disponendone la liquidazione o il rigetto non potendo rinviare la decisione o omettere la pronuncia (non liquet).
È pertanto ammissibile il reclamo proposto ai sensi dell’art. 26 l. fall. anche nei confronti di un provvedimento che, pur formalmente neutro, si traduca in un’omissione decisoria sulla domanda di liquidazione. In tal caso, il tribunale del reclamo è tenuto a pronunciarsi anche sulla contestata mancata liquidazione, non potendo dichiarare inammissibile il reclamo per assenza di un provvedimento impugnabile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. P.
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