Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33020 - pubb. 03/05/2025

Diritto alla consegna della documentazione bancaria: la Cassazione ne afferma la natura sostanziale come diritto al dato

Cassazione civile, sez. I, 28 Marzo 2025, n. 8173. Pres. Di Marzio. Est. Rolfi.


Accesso alla documentazione bancaria – Obbligo di consegna – Natura dell’obbligazione – Procedimento monitorio


Diritto alla documentazione ex art. 119 TUB – Esigibilità – Pagamento dei costi – Non condizione del diritto


Diritto di accesso alla documentazione bancaria – Supporto informatico – Centralità del “dato”



Il diritto alla consegna di copia della documentazione bancaria previsto dall’art. 119, comma 4, TUB ha natura di diritto sostanziale autonomo e può essere fatto valere mediante ricorso per decreto ingiuntivo, trattandosi di un’obbligazione di dare e non di facere, anche se la formazione della copia comporti un’attività materiale.

 

L’esercizio del diritto alla consegna della documentazione bancaria non è subordinato alla previa rifusione dei costi di produzione richiesti dalla banca ai sensi dell’art. 119 TUB, atteso che tali costi non sono configurabili come controprestazione sinallagmatica, né possono condizionare l’esigibilità del diritto.

 

Il diritto alla documentazione bancaria va inteso come diritto ad ottenere il “dato”, a prescindere dal supporto sul quale questo è incorporato, e si estende anche a documentazione smaterializzata o informatizzata.

 

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In particolare, la Cassazione ha affermato che: “Un’interpretazione adeguata alla realtà dei tempi, allora, impone di intendere l’art. 119 TUB come espressione di un diritto al “dato”, quale che sia il supporto sul quale lo stesso viene poi ad essere incorporato, essendo, allora, ancora più evidente che lo scenario della “formazione della copia”, sul quale la Corte capitolina ha basato le proprie considerazioni non vale a trasformare l’adempimento dell’obbligazione ex art. 119 TUB ad una ipotesi di facere, come tale esclusa dall’ambito di operatività del procedimento per decreto ingiuntivo, permanendo l’evidente centralità della consegna del “dato”, cioè della copia della documentazione.

 

Si deve, allora, ribadire il principio per cui il diritto alla consegna di copia della documentazione regolato dall’art. 119 TUB, in quanto diritto sostanziale tutelabile in via pienamente autonoma in sede giurisdizionale, può essere esercitato anche mediante lo strumento processuale del ricorso per decreto ingiuntivo, avendo lo stesso ad oggetto la consegna di copia della documentazione, indipendentemente dalle modalità che si rendano necessarie per la realizzazione di tale copia.” (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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