Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33021 - pubb. 03/05/2025

Piano di concordato semplificato con impegni non assistiti da adeguate garanzie o da verificabile capacità finanziaria degli obbligati

Tribunale Fermo, 11 Aprile 2025. Pres. Marzialetti. Est. De Perna.


Concordato semplificato – Fattibilità del piano – Onere di accertamento positivo da parte del Tribunale


Concordato semplificato – Fattibilità del piano – Inidoneità delle mere promesse non documentate



Nel concordato semplificato, il Tribunale è tenuto a compiere un accertamento positivo della fattibilità del piano, verificando in concreto la realizzabilità delle utilità prospettate e la consistenza delle garanzie offerte, non essendo sufficiente il mero riscontro della non manifesta inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.


Non può ritenersi concretamente fattibile un piano concordatario che preveda apporti finanziari o trasferimenti patrimoniali fondati su semplici impegni non assistiti da adeguate garanzie documentali o da verificabile capacità finanziaria dei soggetti obbligati. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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