Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33403 - pubb. 16/07/2025

Accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente

Cassazione civile, sez. III, 07 Febbraio 2025, n. 3172. Pres. De Stefano. Est. Saija.


ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - Difetto di titolo esecutivo - Accertamento giudiziale - Mancanza di pignoramenti successivi - Improcedibilità dell’esecuzione - Rilevabilità d’ufficio da parte del giudice dell’esecuzione - Sussistenza - Inerzia del debitore - Irrilevanza



In tema di esecuzione forzata, l'accertamento giudiziale della mancanza del diritto di procedere in executivis da parte del creditore procedente, per originario difetto di titolo esecutivo, impone al giudice dell'esecuzione - in assenza di pignoramento successivo ex art. 493 c.p.c. da parte di altro creditore titolato - di rilevare d'ufficio l'improcedibilità del processo esecutivo anche in caso di inerzia del debitore. (massima ufficiale)




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