Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33836 - pubb. 08/11/2025
Liquidazione giudiziale e competenza territoriale: trasferimento fittizio della sede e presunzioni ex art. 27 CCII
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 24 Giugno 2025. Pres., est. Quaranta.
Competenza territoriale – Presunzioni ex art. 27 CCII – Natura relativa – Prova contraria – COMI
Liquidazione giudiziale – Trasferimento della sede – Fittizietà – Incompetenza del tribunale della nuova sede
Le presunzioni di cui all’art. 27, comma 3, CCII sull’individuazione del centro degli interessi principali del debitore non hanno natura assoluta, ma sono superabili con prova contraria che dimostri il reale luogo di gestione abituale e riconoscibile degli interessi del debitore, secondo la definizione di COMI di cui all’art. 2, lett. m), CCII.
Quando risulti che il trasferimento della sede legale è avvenuto in assenza di effettiva attività nel nuovo luogo, il trasferimento deve considerarsi fittizio e il COMI si presume permanere nella sede di provenienza, con conseguente competenza del tribunale ove il debitore ha effettivamente svolto la propria attività. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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