Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34030 - pubb. 16/12/2025
Sulla competenza per le misure protettive ex art. 19 CCII
Tribunale Brescia, 08 Ottobre 2025. Est. Baldissera.
Competenza territoriale – Misure protettive ex art. 19 CCII
Composizione negoziata – Inapplicabilità dell’art. 28 CCII
Procedimento di conferma – Natura cautelare
Effetti della dichiarazione di incompetenza
Nel procedimento di conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII la competenza è determinata ai sensi dell’art. 27 CCII con riferimento alla sede attuale della società, non rilevando il precedente luogo della sede né trovando applicazione l’art. 28 CCII.
L’art. 28 CCII non si applica alla composizione negoziata della crisi, poiché appartiene al Titolo III relativo agli strumenti di regolazione giudiziale dell’insolvenza e non è richiamato dall’art. 19 CCII.
Il procedimento per la conferma delle misure protettive ex art. 19 CCII si svolge secondo il modello del procedimento cautelare uniforme ex artt. 669-bis ss. c.p.c., con conseguente non applicabilità degli artt. 29 ss. CCII e connotazione di non definitività e riproponibilità dell’istanza.
La dichiarazione di incompetenza nel procedimento ex art. 19 CCII comporta la revoca delle misure protettive disposte dal tribunale incompetente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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