Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34034 - pubb. 16/12/2025

Tribunale di Modena: nel concordato minore il creditore prelatizio vota per l’intero se pagato oltre i 180 giorni

Tribunale Modena, 20 Novembre 2025. Est. Bianconi.


Concordato Minore – Moratoria dei crediti assistiti da privilegio, pegno o ipoteca – Applicabilità dell’art. 86 CCII – Diritto di voto – Richiamo della regola dell’art. 109, comma 5, CCII – Ammissibilità – Conseguenze



L’incipit “Fermo quanto previsto nell'articolo 109” contenuto nell’art. 86 CCII in tema di moratoria nel concordato preventivo in continuità deve ritenersi applicabile anche al concordato minore, in forza del richiamo operato dall’art. 74, comma 4, CCII (cfr. Cass. 17721/2025), per cui ove la proposta preveda la moratoria dei creditori prelatizi oltre il termine di 180 giorni, detti creditori devono essere ammesso al voto per l’intero con la conseguenza che anche per la parte “capiente” tale credito deve essere inserito in un’apposita classe al fine di consentire l’esercizio del diritto di voto (cfr. Trib. Massa 30.6.2025). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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