Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34046 - pubb. 18/12/2025
Esenzione da revocatoria ex artt. 67, co. 3, lett. e) e 182 bis l. fall.: l’omologazione copre ogni questione su veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano
Appello Bologna, 04 Dicembre 2025. Pres. Salina. Est. Romagnoli.
Azione revocatoria fallimentare – Esenzione art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. – Pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis l. fall. – Condizioni
In tema di azione revocatoria fallimentare, l’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. e), l. fall., laddove fa riferimento ai pagamenti posti in essere in esecuzione dell’accordo omologato ai sensi dell’art. 182 bis l. fall., non introduce alcuna ulteriore condizione, ai fini dell’esclusione della revoca, se non l’omologazione dell’accordo, e non richiede che questo sia stato anche eseguito nei termini preventivati, né consente di rimettere in discussione la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, atteso che la valutazione su tali elementi, da effettuarsi ex ante, è devoluta in via esclusiva all’organo giudiziario in sede di procedimento di omologa e di eventuale reclamo. (Edoardo Staunovo-Polacco) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato
- ∙ Valutazione ex ante
- ∙ Attestazione della veridicità dei dati
- ∙ Verifica della fattibilità giuridica del piano
Segnalazione e massima dell’Avv. Edoardo Staunovo-Polacco
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