Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34051 - pubb. 18/12/2025

Concordato preventivo: sulla facoltà del ricorrente di designare il liquidatore giudiziale

Tribunale Pescara, 27 Novembre 2025. Pres. Bongrazio. Est. Colantonio.


Concordato preventivo – Facoltà del ricorrente di designare il liquidatore giudiziale – Esclusione



L’art. 114 CCII attribuisce al Tribunale il potere di nominare, nella sentenza di omologazione, uno o più liquidatori e il comitato dei creditori, senza prevedere alcun vincolo rispetto alle indicazioni formulate dal debitore nel piano. Diversamente, l’art. 182 della previgente legge fallimentare conteneva l’inciso “e non dispone diversamente”, dal quale si desumeva che, ove il concordato avesse indicato i liquidatori, il Tribunale dovesse conformarsi a tale scelta, salvo incompatibilità. La soppressione di tale inciso nel nuovo testo normativo evidenzia la volontà del legislatore di rafforzare il controllo giudiziale sulla fase liquidatoria, sottraendo la nomina a condizionamenti del debitore e assicurando criteri di imparzialità, trasparenza e professionalità nella selezione dei soggetti incaricati. (Duilio Manella) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Duilio Manella – MGDR | avvocati


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