Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34053 - pubb. 18/12/2025
Liquidazione Controllata e durata della procedura
Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 12 Settembre 2025. Pres. Quaranta. Est. Sodano.
Liquidazione Controllata – Durata della procedura – Proposta del debitore – Irrilevanza
Nella liquidazione controllata, non spetta al debitore predeterminare la durata della procedura, che deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l’adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia.
Ai fini della individuazione della durata, ma anche del parametro minimo di tale soddisfazione creditoria, deve tenersi conto delle indicazioni ora contenute dell’art. 272, comma 3, CCII, e poi, nell’art. 283 CCII. Ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso l’esdebitazione di diritto, tuttavia: i) con effetti solo all’esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; ii) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto nell’art. 276 CCII; iii) senza che l'esdebitazione possa determinare l’interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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