Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34065 - pubb. 20/12/2025

Procedura del consumatore ex art. 67 CCII e sospensione diretta dell’ordinanza di assegnazione

Tribunale Pescara, 08 Settembre 2025. Est. Colantonio.


Procedura del consumatore ex art. 67 CCII – Sospensione dell’ordinanza di assegnazione somme o dei contratti di finanziamento con cessione del quinto – Ammissibilità – Condizioni – Potere di intervento diretto del Giudice del sovraindebitamento – Carattere eccezionale – Sussistenza



Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, è ammissibile la sospensione dell’ordinanza di assegnazione di somme emesso a carico del debitore ricorrente e/o la sospensione dei contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o del TFR, ove essi pregiudichino la fattibilità del piano.
Invero, il decreto di cui all’art.70, comma 1, primo periodo – in forza del quale il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano – è norma di natura certamente eccezionale, che si giustifica con la conclamata esigenza di salvaguardare la fattibilità del piano, tanto da comportare un così penetrante intervento del giudice concorsuale sulle sorti di uno specifico procedimento pendente dinanzi ad altro giudice: questi non resta certo esautorato dalla relativa gestione e direzione, ex art. 484 c.p.c., ma deve prendere atto della causa di sospensione esterna, ex art. 623 c.p.c., e conseguentemente disporre, non senza averne verificato l’effettiva ricaduta sul procedimento stesso (V. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22715 del 2023). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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