Diritto Bancario e Finanziario
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34148 - pubb. 20/01/2026
Tribunale di Roma – Estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto e rimborso dei costi del credito
Tribunale Roma, 07 Novembre 2025. Est. Giardina.
Tribunale di Roma – Finanziamento con cessione del quinto – Estinzione anticipata – Rimborso dei costi del credito – Art. 125-sexies TUB – Applicazione della sentenza Lexitor – Inclusione dei costi up front – Accoglimento della domanda
In caso di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, comprensiva di tutti i costi posti a suo carico per la vita residua del contratto.
Ai fini del rimborso conseguente all’estinzione anticipata del finanziamento, non è ammissibile la distinzione tra costi up front e costi recurring, dovendo essere inclusi nel rimborso tutti i costi del credito, con la sola esclusione delle spese notarili.
L’interpretazione dell’art. 125-sexies TUB deve essere conforme alla direttiva 2008/48/CE e alla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 22 settembre 2019 (Lexitor), che riconosce al consumatore il diritto alla riduzione di tutti i costi del credito in caso di estinzione anticipata.
Il rimborso dei costi del credito in caso di estinzione anticipata deve essere determinato secondo un criterio proporzionale alla durata residua del contratto, in assenza di contestazioni specifiche sul quantum. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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