Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34217 - pubb. 03/02/2026

Revocatoria fallimentare di rimesse bancarie e riparto degli oneri probatori: la Prima sezione della Cassazione rimette la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza

Cassazione civile, sez. I, 21 Ottobre 2025, n. 28010. Pres. Ferro. Est. Zuliani.


Azione revocatoria fallimentare – Rimesse bancarie – Oneri probatori – Art. 67 L.F. – Rimessione della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza



La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo di ricorso pone direttamente la questione della corretta ripartizione degli oneri probatori nelle azioni revocatorie fallimentari aventi ad oggetto rimesse su conto corrente bancario con particolare riferimento al rapporto tra i primi tre commi dell’art. 67 legge fall., e segnatamente se il terzo comma configuri una mera eccezione a una regola generale di revocabilità ovvero introduca una disciplina autonoma delle rimesse bancarie, stabilendone integralmente le condizioni di revocabilità.


La Corte ha richiamato il proprio precedente orientamento, formatosi a seguito della riforma dell’art. 67 legge fall. del 2005, che ha affermato il superamento della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, qualificando le rimesse su conto corrente bancario come atti distinti rispetto a quelli disciplinati dai primi due commi dell’art. 67 e assoggettati a revocatoria alle condizioni previste dal terzo comma.


Pur riconoscendo la rilevanza e l’utilità sistematica dell'orientamento che ha affermato il superamento della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, la Corte ha evidenziato la necessità di un ulteriore approfondimento, in considerazione delle difficoltà interpretative derivanti dal collocamento testuale del terzo comma dell’art. 67 legge fall., che appare strutturato come disposizione derogatoria rispetto a una revocabilità altrimenti prevista ed ha pertanto disposto la rimessione della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza allo scopo di stabilire se il terzo comma dell’art. 67 citato configuri una mera deroga a una revocabilità altrimenti prevista nei primi due commi ovvero introduca una disciplina autonoma delle rimesse bancarie, determinandone integralmente i presupposti di revocabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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