Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34218 - pubb. 03/02/2026
Il Fondo di garanzia può far valere in sede fallimentare, in via surrogatoria, il credito derivante dall’escussione della garanzia quando l’istituto di credito garantito sia già stato ammesso al passivo?
Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2025, n. 28602. Pres. Terrusi. Est. Crolla.
Fondo di garanzia PMI – Surrogazione – Ammissione al passivo – Credito garantito – Pluralità di soggetti – Rinvio a nuovo ruolo per discussione in pubblica udienza
Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 – Domanda nuova
Ordinanza interlocutoria – Rinvio a pubblica udienza
È questione di rilievo nomofilattico se l’ente gestore del Fondo di garanzia possa far valere in sede fallimentare, in via surrogatoria, il credito derivante dall’escussione della garanzia anche quando l’istituto di credito garantito sia già stato ammesso al passivo per il medesimo credito.
Richiede approfondimento la individuazione degli strumenti processuali attraverso i quali la pretesa creditoria nascente dall’intervento del Fondo di garanzia possa essere fatta valere in concorso con i creditori già ammessi al passivo per lo stesso credito.
La richiesta di riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123/1998 può essere dichiarata inammissibile se proposta in sede di opposizione allo stato passivo come mutatio libelli rispetto alla domanda di insinuazione originaria.
Il rinvio della causa a nuovo ruolo è giustificato quando emergano questioni preliminari o di particolare rilievo nomofilattico che richiedano la trattazione in pubblica udienza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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