Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34219 - pubb. 03/02/2026
Natura del reclamo cautelare, prova della legittimazione attiva in caso di scissione parziale e rilevanza dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate
Tribunale Torre Annunziata, 17 Novembre 2025. Pres. Abete. Est. Vitulano.
Tribunale – Composizione negoziata della crisi d’impresa – Misure protettive e cautelari – Conferma – Presupposti – Estensione
L’art. 669 terdecies c.p.c., nel prevedere che il collegio “modifica, conferma o revoca il provvedimento cautelare”, configura il reclamo come un gravame pienamente devolutivo, capace di attribuire al giudice di secondo grado la stessa ampiezza di poteri di quello che ha emesso la decisione contestata sicché lo strumento in questione non investe semplicemente il collegio della valutazione di singoli motivi di doglianza bensì di tutti i presupposti di concedibilità del provvedimento richiesto, a prescindere dalle contestazioni sollevate, affinché si rivalutino in termini complessivi gli estremi di concessione della cautela invocata (Tribunale Nola sez. II, 07/05/2008). Ne consegue che in sede di reclamo cautelare non v'è affatto la necessità di allegazione e specificazione dei motivi o indici di ingiustizia o invalidità del provvedimento gravato, che quindi non costituiscono un limite alla totale devoluzione cognitiva della fattispecie cautelare già decisa, e che la res iudicanda cautelare sarà esattamente quella della prima fase conclusa, come risultata e composta da tutte le attività assertive ed istruttorie ivi esplicate (Trib. Latina, 17 giugno 1997, in Giust. Civ., 1998, I, 3288; Trib. Catanzaro, 27 maggio 1997, cit.; Trib. Torino, 11 maggio 1993, Tribunale Catanzaro sez. II, 22/03/2011).
La scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. c.c. come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, si traduce in una fattispecie traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla società beneficiaria di nuovi valori patrimoniali ed il suo subingresso nella totalità dei rapporti giuridici trasferiti, configurandosi, in caso di processo pendente, una successione a titolo particolare nel diritto controverso disciplinata dall'art. 111 c.p.c. sicché la società beneficiaria ha l'onere di allegare la propria qualità ed offrire la prova delle circostanze che costituiscono i presupposti della sua legittimazione attiva mediante riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contradditorio, è rilevabile anche d'ufficio.
In caso di contestazione l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ex artt. 1 e 4 della L. 30 aprile 1999 n. 130 e art. 58 T. U. Bancario, pur richiamando la scissione parziale, non è idoneo a dimostrare che il credito posto a fondamento dell’azione esecutiva rientri tra quelli oggetto di successione a titolo particolare dal lato attivo, dovendosi esaminare a tal uopo il contenuto dell’atto di scissione per verificare quali crediti siano stati effettivamente attribuiti alla società beneficiaria, tenuto conto altresì che (art. 2506-bis c.c.) nella scissione parziale “se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto … tale elemento rimane in capo alla società trasferente.” (Nella fattispecie il Tribunale, ravvisata l’esistenza di una scissione parziale, ha accolto, in sede di reclamo, la domanda di sospensione della procedura esecutiva per assenza di prova in ordine al trasferimento del credito azionato in executivis alla società beneficiaria, evidenziano altresì che la sospensione non era esclusa dall’intervento nella procedura esecutiva dell’Agenzia delle Entrate, il cui credito era stato oggetto di rateizzazione regolarmente pagata dal debitore reclamante.) (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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