Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34263 - pubb. 11/02/2026

Quando il consumatore finale dell'energia elettrica è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c.

Cassazione civile, sez. I, 04 Dicembre 2025, n. 31642. Pres. Terrusi. Est. Amatore.


Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Pagamento indebito - Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica - Illegittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 per contrasto con il diritto UE - Effetti - Prestazione indebita ex tunc - Conseguenze - Azione ex art. 2033 c.c. del consumatore finale nei confronti del fornitore dichiarato fallito - Ammissibilità



In tema di addizionale provinciale alle accise, di cui all'art. 6, commi 1 lett. c) e 2 del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modd. dalla l. n. 20 del 1989, come sostituito dall'art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (nella formulazione ratione temporis applicabile, successivamente abrogata in quanto contrastante con la Direttiva 2008/118/CE), il consumatore finale - che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l'imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell'Unione Europea - è legittimato ad esercitare l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, anche nell'ambito della procedura di accertamento del passivo se quest'ultimo sia stato nel frattempo dichiarato fallito, dato che l'azione diretta del consumatore nei confronti dello Stato conserva, anche in tale ipotesi, il proprio carattere facoltativo. (massima ufficiale)




Testo Integrale