Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34265 - pubb. 11/02/2026

Credito per la restituzione di finanziamenti pubblici: quando non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall.

Cassazione civile, sez. I, 10 Novembre 2025, n. 29599. Pres. Terrusi. Est. Pazzi.


Privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Credito per la restituzione di finanziamenti pubblici - Natura e oggetto della garanzia - Conseguenze - Art. 61 l.fall. - Applicabilità - Esclusione



In tema di interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d. lgs. n. 123 del 1998 assiste anche il credito per la restituzione di finanziamenti pubblici erogati dal Fondo di garanzia per le PMI a seguito di escussione dell'istituto finanziatore per l'inadempimento della società beneficiaria, attesa la natura pubblicistica della garanzia che riguarda il credito della banca finanziatrice e il suo recupero, non l'adempimento dell'obbligazione della debitrice; ne consegue che, non essendo il gestore del Fondo di garanzia coobbligato solidale con il debitore principale fallito, non trovano applicazione i limiti all'esercizio della surroga legale previsti dall'art. 61, comma 2, l.fall. (massima ufficiale)




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