Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34270 - pubb. 12/02/2026

Sul ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale

Cassazione civile, sez. II, 08 Gennaio 2026, n. 393. Pres. Manna. Est. Cavallari.


GRATUITO PATROCINIO - Processo penale - Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - Rigetto - Opposizione - Accoglimento - Ammissione al beneficio - Statuizione di non ripetibilità delle spese del procedimento di opposizione - Ricorso per cassazione - Applicabilità del rito civile - Erronea proposizione nelle forme del rito penale - Conseguenze



Il ricorso per cassazione avverso il capo del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale - emesso in seguito a rituale opposizione al diniego della stessa - che abbia dichiarato non ripetibili le spese del relativo procedimento, va presentato nelle forme del rito civile, ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, cosicché esso è inammissibile ove siano state seguite le forme del rito penale e, quindi, non vi sia stata notifica ad alcuno. (massima ufficiale)




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