Condominio e Locazioni


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34272 - pubb. 12/02/2026

Variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite

Cassazione civile, sez. II, 18 Giugno 2025, n. 16396. Pres., est. Scarpa.


CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AZIONI GIUDIZIARIE - Compagine condominiale - Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso



Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso. (massima ufficiale)




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