Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34273 - pubb. 12/02/2026

Trascrizione con riserva ex art. 2674 bis c.c. e perimetro del controllo del Conservatore dei Registri Immobiliari

Tribunale Catanzaro, 18 Dicembre 2025. Est. Mulà.


Trascrizione con riserva ex art. 2674 bis c.c. – Natura formale dei poteri di controllo del Conservatore dei Registri Immobiliari – Riqualificazione della domanda di cui si chiede la trascrizione – Esclusione



I fondati dubbi che ex art. 2674 bis c.c. legittimano l’esecuzione con riserva di una trascrizione non possono riguardare la natura sostanziale dell’atto da trascrivere, ma devono riguardare comunque aspetti formali, sulla falsariga di quelli che l’art. 2674 c.c. impone di controllare.


Mai, quindi, i controlli del conservatore dei registri immobiliari possono spingersi sino a sindacare il contenuto dell’atto.


In particolare, il conservatore non può, come invece richiesto da parte attrice, procedere a una riqualificazione della domanda proposta dal soggetto richiedente la trascrizione, attività di carattere squisitamente giurisdizionale che non può essere demandata al conservatore, pena l’apertura a rilevanti e inammissibili margini di incertezza nell’ambito della pubblicità immobiliare. (Bruno Rosario Briante) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima del Dott. Bruno Rosario Briante – Conservatore RR.II. di Pisa


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