Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34276 - pubb. 13/02/2026

Accertamento tecnico preventivo ante causam: opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento

Cassazione civile, sez. II, 07 Gennaio 2026, n. 342. Pres. Di Virgilio. Est. Maccarrone.


Accertamento tecnico preventivo ante causam - Acquisizione della relazione al successivo giudizio di cognizione - Opponibilità alle sole parti già chiamate nel procedimento ante causam - Esclusione - Opponibilità a tutte le parti del giudizio di cognizione - Fondamento - Fattispecie



La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam). (massima ufficiale)




Testo Integrale