Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34285 - pubb. 14/02/2026
Pratiche commerciali ingannevoli, greenwashing, certificazione “B Corp”. Azione inibitoria collettiva, ammissibilità dell’intervento del terzo e inibitoria dei claim ambientali
Tribunale Milano, 25 Luglio 2025. Pres., est. Giani.
Azione inibitoria collettiva – Intervento del terzo – Ammissibilità
Certificazione privata – Marchi di sostenibilità – Liceità attuale
Greenwashing – Asserzioni ambientali – Criteri di valutazione
Certificazione ambientale – Richiamo nei claim – Limiti – Claim ambientali – Evocazione di assenza di impatti negativi – Inibitoria – Rimozione dei claim – Penale
Nell’azione inibitoria collettiva ex art. 840-sexiesdecies c.p.c. è ammissibile l’intervento del terzo ai sensi dell’art. 105 c.p.c., non trovando applicazione il divieto di intervento previsto dall’art. 840-bis, comma 5, c.p.c. per le azioni di classe.
Le certificazioni private di “livello 2”, quali la certificazione “B Corp”, sono attualmente lecite e non intrinsecamente ingannevoli, in assenza del recepimento della direttiva UE 2024/825 e prima della scadenza del relativo termine di attuazione.
Le asserzioni ambientali sono ingannevoli quando risultano vaghe, generiche, suggestive o non supportate da dati veritieri e scientificamente verificabili, e quando sono idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio.
Il mero richiamo a una certificazione privata non accreditata non è sufficiente a giustificare affermazioni circa il rispetto di “alti” o “elevatissimi” standard ambientali o socio-ambientali, ove tali affermazioni non siano adeguatamente spiegate e contestualizzate.
È inoltre ingannevole la comunicazione commerciale che evochi l’assenza di impatti ambientali negativi dell’attività o del prodotto, quando tale caratteristica non sia dimostrata dal professionista, sul quale grava l’onere della prova.
Accertata l’ingannevolezza dei claim ambientali, è legittima l’inibitoria del loro utilizzo, l’ordine di rimozione dalle comunicazioni commerciali e la previsione di una penale per ogni violazione o ritardo nell’adempimento. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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