Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34313 - pubb. 20/02/2026

Il mutuo fondiario rinegoziato con scrittura privata non autenticata incide sulla validità del titolo esecutivo?

Tribunale Livorno, 27 Gennaio 2026. Est. Pinna.


Opposizione all’esecuzione – Contestazione del titolo – Qualificazione


Mutuo fondiario – Rinegoziazione – Modifica accessoria – Contratto modificativo – Incidenza sul titolo esecutivo – Titolo esecutivo stragiudiziale – Forma



La domanda con cui il debitore contesta la mancanza di un valido titolo esecutivo, la titolarità del credito e l’eccessività della pretesa creditoria integra opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., in quanto diretta a negare il diritto di procedere ad esecuzione forzata.


La rinegoziazione del mutuo fondiario mediante accordo che differisce il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria e modifica il piano di ammortamento costituisce modificazione accessoria dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1231 c.c. e non determina novazione del rapporto.


Il contratto modificativo, pur non novativo, incide tuttavia sul contenuto del contratto originario, sicché l’assetto negoziale rilevante ai fini dell’esecuzione forzata è dato dalla combinazione del contratto originario e della successiva scrittura modificativa.


Quando il termine di adempimento dell’obbligazione restitutoria è stato modificato con scrittura privata non autenticata, il titolo esecutivo azionato risulta parziale e incompleto e non soddisfa i requisiti di forma prescritti dall’art. 474 c.p.c.


È illegittima l’azione esecutiva fondata sul solo contratto originario di mutuo quando la modifica accessoria del rapporto, rilevante ai fini dell’inadempimento, non sia stata indicata nel precetto né prodotta nei termini di cui all’art. 557 c.p.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




Testo Integrale