Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34319 - pubb. 21/02/2026

Recesso del socio e iscrizione nel registro delle imprese in caso di inerzia dell’amministratore

Tribunale Vercelli, 02 Febbraio 2026. Est. Trotta.


Recesso del socio – Società di persone a tempo determinato – Natura dell’atto – Iscrizione nel registro delle imprese


Conservatore del registro – Limiti dei poteri – Accertamento della giusta causa – Inerzia dell’amministratore



Il recesso per giusta causa del socio di una società di persone a tempo determinato costituisce un atto unilaterale recettizio efficace nei rapporti interni dal momento della comunicazione agli altri soci, ma integra un fatto modificativo del contratto sociale che, in quanto fatto modificativo del contratto sociale, è soggetto alla disciplina dell’art. 2300 c.c. e deve essere iscritto nel registro delle imprese su domanda degli amministratori della società.


Il Conservatore del Registro delle Imprese non può verificare la sussistenza della giusta causa di recesso né procedere all’iscrizione d’ufficio del recesso del socio, essendo tenuto alla sola verifica formale della corrispondenza dell’atto al modello legale, pertanto, in caso di inerzia dell’amministratore nell’iscrizione del recesso, il socio recedente deve promuovere un giudizio volto ad accertare la legittimità del recesso, la sua rituale comunicazione e l’inadempimento dell’amministratore, con eventuale ordine giudiziale di iscrizione.


Deve dunque ritenersi legittimo il rifiuto del Conservatore di iscrivere il recesso per giusta causa del socio di società di persone a tempo determinato in assenza di un previo accertamento giudiziale, in conformità alle direttive MISE del 27 aprile 2015. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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