Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34340 - pubb. 24/02/2026
L’attività di consulenza aziendale, nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non è riservata per legge in via esclusiva ai professionisti iscritti in albi
Cassazione civile, sez. III, 08 Luglio 2020, n. 14247. Pres. Vivaldi. Est. Rubino.
Consulenza aziendale – Libertà di esercizio
Consulente del lavoro – Attività riservate – Nozione di adempimenti
Attività di consulenza – Esclusione dalla riserva
Contratto di consulenza – Nullità – Insussistenza
Responsabilità professionale – Effetti
L’attività di consulenza aziendale, nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, non è riservata per legge in via esclusiva ai professionisti iscritti in albi, non rientrando tra le prestazioni che possono essere svolte solo da soggetti abilitati.
Rientrano tra le attività riservate ai consulenti del lavoro iscritti all’albo, ai sensi della legge n. 12 del 1979, gli adempimenti di natura fiscale o previdenziale relativi al personale dipendente, svolti su delega del datore di lavoro in sua sostituzione.
Non rientra nella nozione di “adempimenti” riservati ai consulenti del lavoro l’attività di consulenza in sé, consistente nel consigliare al cliente l’adozione di un determinato inquadramento contrattuale e nel fornire uno schema di contratto utilizzabile.
Non costituisce prestazione d’opera intellettuale riservata e non è nullo il contratto avente ad oggetto l’attività di consulenza consistente nel suggerire un inquadramento contrattuale e nel predisporre il relativo schema, quando tali attività non rientrino tra quelle riservate dalla legge a professionisti iscritti in albi.
L’erronea qualificazione dell’attività di consulenza come prestazione riservata non può condurre alla declaratoria di nullità del contratto e all’esclusione della responsabilità contrattuale del prestatore.
[La Corte d’appello aveva ritenuto che l’attività svolta dalla società di consulenza, consistente nel consigliare l’adozione di un determinato inquadramento contrattuale e nel predisporre i relativi schemi, rientrasse tra le attività riservate ai consulenti del lavoro iscritti all’albo ai sensi della legge n. 12 del 1979, con conseguente nullità del contratto e insussistenza di responsabilità contrattuale.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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