Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34361 - pubb. 27/02/2026
Responsabilità professionale dell'avvocato: l’ammissione dell’errore integra confessione stragiudiziale dell’inadempimento
Appello Reggio Calabria, 04 Febbraio 2026. Pres. Morabito. Est. Liprino.
Responsabilità dell’avvocato – Inadempimento e nesso causale – Giudizio prognostico – Criterio del “più probabile che non”
Responsabilità professionale – Esito favorevole – Non necessità di certezza – Quantificazione del danno – Differenziale economico
Polizza assicurativa – Nozione di “terzi” – Esclusione dei genitori
L’ammissione dell’errore professionale dell’avvocato integra confessione stragiudiziale dell’inadempimento, ma la responsabilità risarcitoria richiede anche la prova del nesso causale tra la condotta e il danno, da accertarsi mediante giudizio prognostico.
Nei giudizi di responsabilità professionale per omessa o tardiva impugnazione, il nesso causale va accertato attraverso un giudizio prognostico positivo, fondato sul criterio del “più probabile che non”, circa le ragionevoli probabilità di accoglimento dell’impugnazione.
Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’avvocato non è richiesta la certezza dell’esito favorevole dell’impugnazione, essendo sufficiente la dimostrazione di concrete e ragionevoli probabilità di successo.
Il danno patrimoniale derivante dalla tardiva proposizione dell’appello è quantificabile nella differenza tra l’utilità economica che il cliente avrebbe conseguito in caso di accoglimento dell’impugnazione e quella effettivamente ottenuta in conseguenza dell’inadempimento.
La clausola assicurativa che esclude dalla nozione di “terzi” i genitori dell’assicurato preclude la copertura del rischio anche quando il danneggiato rivesta la qualità di cliente, essendo l’esclusione espressa e indipendente dalla convivenza.
[La controversia trae origine da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui il cliente aveva chiesto il risarcimento del danno derivante dal tardivo deposito dell’atto di appello avverso una sentenza del Tribunale di Palmi – Sezione lavoro, dichiarato inammissibile per tardività dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria con sentenza n. 291/2011. L’avvocato convenuto aveva ammesso espressamente l’errore professionale, chiedendo tuttavia la chiamata in garanzia della compagnia assicuratrice; quest’ultima aveva eccepito l’inoperatività della polizza per il rapporto di parentela tra assicurata e danneggiato (genitore). Il Tribunale di Palmi aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale, ritenendo non dimostrato che l’appello, se tempestivo, avrebbe avuto esito favorevole. La Corte d’Appello ha riformato tale statuizione, affermando che l’ammissione dell’errore professionale integra confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma che la responsabilità risarcitoria richiede, oltre all’inadempimento, l’accertamento del nesso causale mediante un giudizio prognostico sull’esito dell’impugnazione omessa o tardiva.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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