Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34378 - pubb. 03/03/2026
Tribunale di Arezzo: ammissibile la liquidazione controllata con sola finanza esterna
Tribunale Arezzo, 23 Dicembre 2025. Pres., est. Pani.
Liquidazione Controllata – Istanza del debitore incapiente – Impegno del terzo ad erogare finanza esterna con rinuncia al rimborso – Ammissibilità
È ammissibile la domanda di apertura della liquidazione controllata presentata da debitore incapiente sul presupposto dell’impegno di un terzo ad erogare ‘finanza esterna’, tale da coprire le spese di procedura e consentire la distribuzione di utilità non irrilevanti ai creditori. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
[n.d.r.]
Con ampia motivazione il Tribunale di Arezzo prende posizione a favore dell’ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da debitore incapiente e sorretta da sola finanza esterna.
Il Tribunale dichiara di essere consapevole che in giurisprudenza si fronteggiano due orientamenti, con un primo indirizzo favorevole all’ammissibilità della liquidazione controllata sorretta da finanza esterna (Trib. Parma 20.9.2023; Trib. Nola 12.12.2023; Trib. Padova 22.10.2024; Trib. Udine 30.1.2025), ed un secondo orientamento che si è espresso negativamente (Trib. Bergamo 7.6.2023; Trib. Treviso 7.8.2025).
Osserva il Giudice aretino che in realtà l’art. 268, comma terzo, pone come unico requisito di ammissibilità della liquidazione controllata la verifica circa l’esistenza di attivo da distribuire ai creditori, quale è la c.d. finanza esterna, tenuto conto che “l’impegno unilaterale incondizionato di versamento di somme da parte di un terzo assume a tutti gli effetti i contorni di un credito che, se non spontaneamente adempiuto dal terzo, ben può essere preteso giudizialmente dal liquidatore”. Per cui - prosegue il Tribunale - così come nulla osta all’apertura di una liquidazione controllata in presenza di un credito illiquido (es. risarcitorio), incerto sia nell’an che nel quantum (si ricorda che l’art. 268, comma 3, ultimo periodo, impone di verificare che sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori «anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie »), non si vede per quale ragione dovrebbe sbarrarsi la strada al debitore che vanti un credito certo e liquido.
Semmai, ciò che il tribunale è chiamato a verificare (e prima ancora l’OCC a controllare) è se la dichiarazione di impegno assuma contorni obbligatori effettivi, con certezza nei tempi e nei modi di versamento delle somme, e se il terzo obbligato sia un soggetto solvibile e, dunque, la dichiarazione compiuta non assuma contorni in qualche modo abusivi.
Sotto diverso profilo, non pare che la liquidazione controllata “con finanza esterna” rischi di trasformarsi in una sorta di veicolo abusivo mirante all’esdebitazione, considerato che ogni forma di esdebitazione (anche quella “negoziale”, che ciò passa attraverso il concordato minore o l’accordo di ristrutturazione) postula un vaglio di meritevolezza attinente alla formazione dell’indebitamento.
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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