Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34380 - pubb. 03/03/2026
Concordato preventivo: il Tribunale di Brescia su golden class e consenso dei creditori prelatizi capienti
Tribunale Brescia, 30 Dicembre 2025. Pres. Perilli. Est. Pernigotto.
Concordato in continuità – Omologazione trasversale – Natura eccezionale – Art. 112, comma 2, lett. d), CCII – Golden class – Presupposto – Creditori privilegiati degradati – Esclusione dalla golden class – Interpretazione conforme alla Direttiva (UE) 2019/1023 – Consenso dei creditori prelatizi – Ratio della golden class
Nel concordato preventivo in continuità aziendale, l’omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, CCII costituisce un’ipotesi eccezionale, che richiede un’interpretazione rigorosa delle condizioni previste dalla norma, trattandosi di un intervento eteronomo sull’esito del voto dei creditori.
La condizione prevista dall’art. 112, comma 2, lett. d), CCII richiede che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione.
Le classi composte da creditori originariamente privilegiati ma degradati al chirografo per incapienza dell’attivo non possono essere considerate classi di creditori titolari di diritti di prelazione ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII.
La quota di credito privilegiato degradata al chirografo per incapienza dell’attivo è normativamente equiparata al credito chirografario sia ai fini del trattamento concordatario sia ai fini del voto.
L’art. 112, comma 2, lett. d), CCII, quale recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023, deve essere interpretato nel senso che la classe favorevole richiesta debba avere rango superiore a quello dei creditori non garantiti, requisito che non ricorre per i creditori prelatizi degradati.
La previsione della golden class valorizza il consenso dei creditori prelatizi capienti, in quanto creditori che non hanno uno specifico interesse alla soluzione concordataria, ricevendo quanto otterrebbero in sede di liquidazione.
[La società aveva presentato domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi con riserva, depositando successivamente una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, fondata sulla cessione dell’azienda già concessa in affitto, sul recupero dei crediti commerciali, sull’utilizzo delle disponibilità liquide e su un apporto di finanza esterna da parte della cessionaria e del legale rappresentante. Il piano prevedeva il pagamento integrale delle spese di procedura, dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati capienti, nonché il pagamento parziale dei creditori privilegiati degradati al chirografo per incapienza e dei creditori chirografari, mediante suddivisione in quattordici classi. All’esito delle operazioni di voto, la proposta era stata approvata dalla maggioranza delle classi votanti, ma una classe risultava dissenziente. La debitrice aveva pertanto chiesto l’omologazione c.d. trasversale del concordato ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII. Il Commissario giudiziale aveva espresso parere favorevole e non erano state proposte opposizioni. Il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda di omologazione.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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