Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34382 - pubb. 03/03/2026
Parte contumace nel giudizio di revocazione, notifica e termine breve di cui all'art. 51, comma 13, CCII
Cassazione civile, sez. I, 20 Ottobre 2025, n. 27909. Pres. Ferro. Est. Crolla.
Parte contumace nel giudizio di revocazione - Sentenza di accoglimento - Necessità della notifica alla parte personalmente - Mancanza della comunicazione integrale ai fini del termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i. - Conseguenze - Fattispecie in tema di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viziata da errore revocatorio
In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione). (massima ufficiale)
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