Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34387 - pubb. 04/03/2026
La consegna del documento sui rischi generali e la raccolta delle informazioni sul profilo dell’investitore non sono sufficienti ad assolvere gli obblighi informativi dell’intermediario
Appello Brescia, 28 Gennaio 2026. Pres., est. Magnoli.
Obblighi informativi – Contenuto specifico
Esperienza dell’investitore – Irrilevanza esimente
Operazioni ad alto rischio – Avvertimento preventivo
Inadeguatezza delle operazioni – Concentrazione del portafoglio
Nesso causale – Presunzione
Conflitto di interessi – Contropartita diretta
Danno risarcibile – Limiti
La consegna del documento sui rischi generali e la raccolta delle informazioni sul profilo dell’investitore non sono sufficienti ad assolvere gli obblighi informativi dell’intermediario, essendo necessaria un’informazione specifica e concreta sulla rischiosità delle singole operazioni.
Le dichiarazioni dell’investitore circa un’elevata esperienza o propensione al rischio non esonerano l’intermediario dall’obbligo di fornire avvertimenti specifici e preventivi in relazione alle operazioni ad alto rischio.
In presenza di operazioni caratterizzate da elevata rischiosità, l’intermediario può darvi corso solo dopo aver adeguatamente avvertito il cliente e aver ricevuto una volontà non equivoca di procedere.
La concentrazione dell’intero patrimonio dell’investitore in strumenti altamente speculativi integra un’ipotesi di inadeguatezza delle operazioni, in assenza di una preventiva segnalazione della loro manifesta inopportunità.
La violazione degli obblighi informativi da parte dell’intermediario determina una presunzione del nesso causale tra l’inadempimento e il danno subito dall’investitore.
La mera allegazione dell’acquisto in contropartita diretta non è sufficiente a integrare una violazione della disciplina sul conflitto di interessi, occorrendo la prova del perseguimento di un interesse ulteriore rispetto a quello del cliente.
In caso di violazione degli obblighi informativi, è risarcibile il danno emergente costituito dalle perdite effettivamente subite, mentre il lucro cessante richiede una specifica allegazione e prova.
[L’azione aveva ad oggetto la violazione degli obblighi informativi e di correttezza da parte della banca in relazione a una pluralità di investimenti finanziari effettuati dall’attore tra il 1999 e il 2011, nell’ambito di un contratto di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, nonché di successivi contratti di gestione patrimoniale. L’investitore aveva dedotto l’inadeguatezza delle operazioni, la mancata informazione specifica sui rischi, la violazione della normativa Consob e il nesso causale tra tali omissioni e le perdite subite.] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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