Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34390 - pubb. 04/03/2026

Sulla natura dell’attività di gestione contabile, amministrativa, fiscale e del personale svolta da società di servizi

Tribunale Pisa, 18 Novembre 2022. Est. Arnaldi.


Attività di gestione contabile, amministrativa, fiscale e del personale – Natura dell’attività – Società di servizi – Prestazioni professionali – Contratto d’opera


Conferimento dell’incarico – Prova – Forma libera


Revoca dell’incarico – Valore probatorio


Corrispettivo non pattuito – Liquidazione giudiziale – Art. 2225 c.c.


CTU – Congruità del corrispettivo – Parametri analogici


Pagamenti reiterati – Accordo tacito – Presunzione



Le attività di gestione contabile, amministrativa, fiscale e del personale, quando svolte in favore di una società cliente da parte di una società di elaborazione dati, integrano prestazioni di natura professionale o intellettuale riconducibili al contratto d’opera, anche se rese da un soggetto non iscritto ad albi professionali.


Le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale possono essere svolte anche da una società di capitali non iscritta in albi professionali e sono riconducibili al contratto d’opera, che è a forma libera.


Il diritto al corrispettivo per prestazioni d’opera professionale presuppone la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico, che può risultare da qualsiasi forma idonea a manifestare in modo chiaro ed inequivoco la volontà del cliente, anche per presunzioni.


La comunicazione di revoca dell’incarico professionale costituisce prova dell’esistenza del pregresso conferimento dell’incarico cui la revoca si riferisce.


In mancanza di accordo sul corrispettivo, questo deve essere determinato dal giudice ai sensi dell’art. 2225 c.c., in relazione alla natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite, al tempo e ai costi occorrenti e al risultato conseguito.


La consulenza tecnica d’ufficio può legittimamente determinare la congruità del corrispettivo facendo riferimento ai parametri professionali vigenti per prestazioni analoghe, quando manchi una pattuizione tra le parti.


Il pagamento reiterato e non contestato di compensi per un significativo arco temporale consente di desumere l’esistenza di un accordo, anche tacito, sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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