Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34392 - pubb. 04/03/2026

Concordato con assuntore, fondo chiuso e rischio di sopravvenienze

Tribunale Roma, 28 Gennaio 2026. Pres. Jachia. Est. Cardinali.


Concordato con assunzione – Assuntore – Responsabilità limitata – Inammissibilità – Fondo chiuso – Rischio di sopravvenienze – Violazione della par condicio


Assunzione del concordato – Finanza esterna – Controvalore dell’attivo


Crediti privilegiati eventuali – Fondi rischi – Diritto di voto



È inammissibile la proposta di concordato preventivo con assunzione che preveda il subentro dell’assuntore nei rapporti attivi e passivi del debitore con contestuale limitazione dell’impegno economico a una somma fissa predeterminata, in quanto incompatibile con la causa del concordato con assunzione e con il principio di responsabilità patrimoniale.


La previsione di un “fondo chiuso” che limiti l’obbligazione dell’assuntore a un importo massimo trasferisce sul ceto creditorio il rischio di sopravvenienze passive o di errata quantificazione del passivo, rendendo impossibile il rispetto delle percentuali promesse e violando la par condicio creditorum.


Le risorse messe a disposizione dall’assuntore in sostituzione dell’attivo aziendale non costituiscono finanza esterna neutrale liberamente distribuibile, ma rappresentano il controvalore dell’attivo trasferito e devono essere idonee a garantire l’adempimento delle obbligazioni concordatarie.


Quando nella proposta concordataria sia prevista, anche solo in via ipotetica, l’esistenza di crediti privilegiati di probabile emersione, la loro soddisfazione non integrale è ammissibile solo attribuendo ai relativi creditori la possibilità di partecipare al voto, non potendo essi essere esclusi mediante accantonamento in fondi rischi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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