Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34399 - pubb. 05/03/2026
Legittimazione del socio all’impugnativa delle delibere di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale
Tribunale Napoli, 23 Gennaio 2026. Pres. Pica. Est. Tuccillo.
Tribunale – Impugnativa bilancio – Azzeramento e ricostituzione capitale sociale – Nullità – Legittimazione attiva – Sospensione
Il socio uscito dalla società a seguito di un’operazione di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale è legittimato all’impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio e della conseguente delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale, in quanto la perdita della qualità di socio in questa ipotesi rappresenta una conseguenza diretta della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale considerata illegittima.
La delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale è sospendibile anche se interamente eseguita, atteso che essa continua a manifestare una perdurante efficacia, non già riflessa ma diretta, sull’organizzazione societaria e sulle correlate posizioni dei soci. Il limite alla concedibilità della sospensiva non va individuato nell’integrale esecuzione della delibera, ma nell’avvenuta compiuta produzione degli effetti giuridici che comporti esiti irreversibili, come avviene ad esempio nell’ipotesi di distribuzione degli utili contemplata dall’art. 2433 ultimo comma c.c.
Tale conclusione – che poggia sul riconoscimento della natura anticipatoria della sospensiva rispetto alla successiva sentenza di annullamento nonché sulla considerazione che la sospensione incide, non solo sulla materiale eseguibilità, ma anche sulla efficacia giuridica dell’atto – trova conferma nell’art. 35 del D. Lgs. n. 5/2003 dettato in tema di arbitrato societario che prevede la sospensione dell’efficacia della delibera ed impone di superare il dato letterale dell’art. 2378, 3° comma, c.c. poiché, diversamente opinando, si arriverebbe a sostenere che, in materia di sospensione delle deliberazioni assembleari, il giudice ordinario ha un potere decisorio inferiore a quello degli arbitri, potendo incidere sull’esecuzione e non sulla efficacia della delibera.
Inoltre nella comparazione tra il pregiudizio che subirebbe il socio dall’esecuzione della delibera e quello che andrebbe a subire la società dalla sospensione, ai fini della valutazione del periculum in mora ex art. 2378, 4° comma, c.c. occorre tener conto dell’effetto conformativo ex art. 2377, 7° comma, c.c. che viene a prodursi a seguito della sospensiva e dei conseguenti provvedimenti che la società potrebbe adottare. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)
Segnalazione e massime dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Napoli
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